Lo Statuto

Art. 1 – Denominazione e sede
E’ costituita l’Associazione denominata “Associazione Culturale il Sestante” regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.
La sede dell’Associazione è in Corso Italia 14/1 Chiavari.

Art. 2 – Caratteristiche
L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 3 – Scopo
L’Associazione persegue i seguenti scopi: divulgazione della conoscenza dell’Astronomia, della Marineria e delle Meridiane, in sinergia con il Museo Marinaro Tommasino-Andreatta di Chiavari.
L’Associazione, per il raggiungimento dei suddetti scopi, intende promuovere varie attività, in particolare: Corsi, Pubblicazioni, Eventi, Mostre, Conferenze, ecc…

Art. 4 – Durata
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

Art. 5 – Domanda di ammissione
Fanno parte dell’ Associazione tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione (salvo il veto del Consiglio Direttivo) e al versamento della quota associativa.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
La quota associativa non può essere trasferita a terzi.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo del presente statuto. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo
le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
A. dimissione volontaria (da comunicarsi per iscritto con contestuale restituzione della tessera sociale);
B. morosità protrattasi per un anno dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
C. espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti l’assemblea ordinaria, pronunciata
contro il socio che, con il suo comportamento, rechi pregiudizio agli scopi, al patrimonio
dell’associazione o alla sua immagine. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il
provvedimento entro trenta giorni al Consiglio Direttivo;
D. scioglimento dell’associazione ai sensi del presente statuto.

Art. 8 – Risorse economiche
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
• quote associative versate dai soci
• contributi
• donazioni e lasciti
• rimborsi
• attività marginali di carattere commerciale e produttivo
• ogni altro tipo di entrate
• conferimenti volontari di qualsiasi natura dei soci
I contributi dei soci sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da
eventuali contributi straordinari e volontari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione
di esse, in armonia con finalità statuarie dell’organizzazione.

Art. 9 – Anno Sociale
L’anno sociale e l’esercizio economico iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre

Art. 10 – Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
• l’Assemblea Generale dei soci;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente.

Art. 11 – Funzionamento dell’assemblea
L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni
ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli
associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non
intervenuti o dissenzienti.
La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo dalla metà più uno,
dei soci in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine
del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione
dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche da due componenti il consiglio direttivo.
L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a
garantire la massima partecipazione degli associati.
Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento,
da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 12 – Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta al massimo due soci.

Art. 13 – Compiti dell’assemblea
La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà almeno quindici giorni prima mediante lettera scritta inviata all’indirizzo di residenza o altro indirizzo esplicitamente indicato dal socio ovvero con qualsiasi metodo atto a rendere disponibile la certificazione dell’avvenuta ricezione.
Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’assemblea e l’ordine del giorno.
L’assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.
Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria.

Art. 14 – Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza con le stesse modalità di cui all’Art. 13.
Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, elezione ed integrazione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.

Art. 15 – Validità e delibere dell’Assemblea
In prima convocazione l’assemblea ordinaria e straordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e delibera con la maggioranza dei presenti.

Art. 16 – Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è composto da 7 membri scelti fra coloro che si sono candidati. Il socio che riceve più voti ha diritto ad essere nominato Presidente; in caso di parità di voti, salvo rinuncia da parte di uno o più candidati eletti, si deve procedere ad una nuova votazione dalla quale saranno esclusi i candidati in ballottaggio
In caso di parità sul settimo eletto, si procede a ballottaggio fra i candidati eletti a pari voti, salvo rinuncia da parte di uno o più candidati in ballottaggio.
I Soci fondatori sono automaticamente candidati.
Il Presidente nomina, fra le persone elette, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica 2 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni.
Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Nel caso in cui uno o più dei componenti il consiglio direttivo siano chiamati in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell’associazione, può essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.

Art. 17 – Dimissioni
Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti mediante elezione e gli eletti resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Nel caso di dimissioni o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino al rientro del Presidente.
In caso di dimissioni del Presidente o per definitiva impossibilità a svolgere le sue funzioni, il Vice-Presidente assume la carica di Presidente e viene cooptato come consigliere il primo dei non eletti.
Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Art. 18 – Convocazione del Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno 3 consiglieri anche senza formalità.

Art. 19 – Compiti del consiglio direttivo
Sono compiti del consiglio direttivo:
• porre eventuale veto motivato sulle domande di ammissione dei soci;
• redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;
• fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui sopra;
• redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
• adottare i provvedimenti di espulsione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
• attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci e, in particolar modo, sviluppare l’attività della Associazione e promuoverne gli scopi.

Art. 20 – Il Presidente
Il presidente, per delega del Consiglio direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 21 – Il Vice presidente
Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato dal Presidente.

Art. 22 – Il Segretario
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni ed attende alla corrispondenza.

Art. 23 – Tesoriere
Il tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Presidente.

Art. 24 – Scioglimento
In caso di scioglimento dell’associazione si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni attuative. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.

Art. 25 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile.